Cosmetico: definizione e limite
Un prodotto cosmetico è, secondo l’art. 2 del regolamento (CE) 1223/2009, qualsiasi sostanza o miscela destinata a essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano allo scopo di pulirle, profumarle, modificarne l’aspetto, proteggerle o mantenerle in buono stato. Una crema viso rientra in quella definizione — finché non pretende di agire su una malattia. Nel momento in cui un prodotto afferma di curare l’acne come patologia, trattare la dermatite o «rigenerare» i tessuti in senso medico, esce dall’ambito cosmetico: sarebbe un medicinale o un dispositivo medico, con requisiti di autorizzazione completamente diversi.
Dichiarazioni: i sei criteri
L’art. 20 del regolamento 1223/2009 vieta di attribuire ai cosmetici caratteristiche o funzioni che non possiedono. Il regolamento (UE) 655/2013 fissa sei criteri comuni: conformità alla legge, veridicità, supporto probatorio, onestà, correttezza e possibilità di decidere con cognizione di causa. In pratica: «cancella le rughe», «ringiovanisce di 10 anni» o «rigenera la pelle» sono affermazioni che richiedono prove — e le proprietà di un ingrediente non possono essere attribuite senz’altro al prodotto finito.
Etichettatura: INCI e CosIng
L’art. 19 esige su ogni cosmetico l’elenco degli ingredienti in ordine decrescente di peso (sotto l’1 %, in qualsiasi ordine), con la nomenclatura INCI, oltre al contenuto nominale, alla persona responsabile, al periodo dopo l’apertura o alla data di durata minima, alle precauzioni e al numero di lotto. La banca dati CosIng della Commissione europea indica per ogni ingrediente le sue funzioni — umettante, condizionante della pelle, conservante, antimicrobico. Quelle funzioni sono l’unica cosa che usiamo nella pagina del prodotto.
Chi vigila in Italia
Il Ministero della Salute è l’autorità competente per i prodotti cosmetici e coordina la vigilanza sul mercato e la cosmetovigilanza insieme a Regioni, aziende sanitarie e Carabinieri per la tutela della salute; il d.lgs. 204/2015 stabilisce le sanzioni per le violazioni del regolamento 1223/2009. La pubblicità ingannevole e le pratiche commerciali scorrette verso i consumatori sono perseguite dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in base agli artt. 20–27 del Codice del consumo; l’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) applica il proprio codice ai messaggi degli aderenti. La protezione dei dati personali è vigilata dal Garante per la protezione dei dati personali.
Recensioni e prezzi
Con il recepimento della direttiva (UE) 2019/2161 (d.lgs. 26/2023), il professionista che dà accesso alle recensioni deve dire se e come garantisce che provengano da consumatori che hanno davvero usato o acquistato il prodotto; affermarlo senza misure ragionevoli di verifica, oppure pubblicare o commissionare recensioni false, è una pratica commerciale in ogni caso ingannevole (art. 23, lettere bb-bis e bb-ter, del Codice del consumo). Gli annunci di riduzione di prezzo devono indicare il prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti (art. 17-bis). Per questo non mostriamo stelline senza fonte né prezzi barrati.
Quello che non è permesso — lista pratica
- «cura l’acne», «elimina le macchie della pelle», «tratta la rosacea» — affermazioni terapeutiche, vietate per i cosmetici;
- «clinicamente testato» senza studi accessibili (supporto probatorio secondo il 655/2013);
- raccomandazioni di medici o testimonianze che suggeriscano un effetto curativo;
- recensioni inventate e «voti medi» senza verifica dell’acquisto;
- prezzi barrati senza il prezzo più basso dei 30 giorni precedenti.
Come leggere la pubblicità di una crema viso
- Cerca la lista INCI completa: senza quella non c’è nulla da confrontare.
- Controlla se le affermazioni restano sulla superficie della pelle — tutto quello che suona come malattia non è cosmetico.
- Guarda la persona responsabile e il periodo dopo l’apertura sulla confezione.
- Diffida di «prima e dopo», testimonianze con il solo nome di battesimo e conti alla rovescia.
- Confronta la confezione che ricevi con la pagina — la confezione prevale sempre.