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Creme viso e pubblicità: che cosa permette la normativa in Italia

Su Eudalie scriviamo solo quello che permette la normativa europea sui cosmetici. Questo articolo spiega le regole, nomina le autorità italiane e mostra come riconoscere una pubblicità che le viola.

Cosmetico: definizione e limite

Un prodotto cosmetico è, secondo l’art. 2 del regolamento (CE) 1223/2009, qualsiasi sostanza o miscela destinata a essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano allo scopo di pulirle, profumarle, modificarne l’aspetto, proteggerle o mantenerle in buono stato. Una crema viso rientra in quella definizione — finché non pretende di agire su una malattia. Nel momento in cui un prodotto afferma di curare l’acne come patologia, trattare la dermatite o «rigenerare» i tessuti in senso medico, esce dall’ambito cosmetico: sarebbe un medicinale o un dispositivo medico, con requisiti di autorizzazione completamente diversi.

Dichiarazioni: i sei criteri

L’art. 20 del regolamento 1223/2009 vieta di attribuire ai cosmetici caratteristiche o funzioni che non possiedono. Il regolamento (UE) 655/2013 fissa sei criteri comuni: conformità alla legge, veridicità, supporto probatorio, onestà, correttezza e possibilità di decidere con cognizione di causa. In pratica: «cancella le rughe», «ringiovanisce di 10 anni» o «rigenera la pelle» sono affermazioni che richiedono prove — e le proprietà di un ingrediente non possono essere attribuite senz’altro al prodotto finito.

Etichettatura: INCI e CosIng

L’art. 19 esige su ogni cosmetico l’elenco degli ingredienti in ordine decrescente di peso (sotto l’1 %, in qualsiasi ordine), con la nomenclatura INCI, oltre al contenuto nominale, alla persona responsabile, al periodo dopo l’apertura o alla data di durata minima, alle precauzioni e al numero di lotto. La banca dati CosIng della Commissione europea indica per ogni ingrediente le sue funzioni — umettante, condizionante della pelle, conservante, antimicrobico. Quelle funzioni sono l’unica cosa che usiamo nella pagina del prodotto.

Chi vigila in Italia

Il Ministero della Salute è l’autorità competente per i prodotti cosmetici e coordina la vigilanza sul mercato e la cosmetovigilanza insieme a Regioni, aziende sanitarie e Carabinieri per la tutela della salute; il d.lgs. 204/2015 stabilisce le sanzioni per le violazioni del regolamento 1223/2009. La pubblicità ingannevole e le pratiche commerciali scorrette verso i consumatori sono perseguite dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in base agli artt. 20–27 del Codice del consumo; l’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) applica il proprio codice ai messaggi degli aderenti. La protezione dei dati personali è vigilata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Recensioni e prezzi

Con il recepimento della direttiva (UE) 2019/2161 (d.lgs. 26/2023), il professionista che dà accesso alle recensioni deve dire se e come garantisce che provengano da consumatori che hanno davvero usato o acquistato il prodotto; affermarlo senza misure ragionevoli di verifica, oppure pubblicare o commissionare recensioni false, è una pratica commerciale in ogni caso ingannevole (art. 23, lettere bb-bis e bb-ter, del Codice del consumo). Gli annunci di riduzione di prezzo devono indicare il prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti (art. 17-bis). Per questo non mostriamo stelline senza fonte né prezzi barrati.

Quello che non è permesso — lista pratica

  • «cura l’acne», «elimina le macchie della pelle», «tratta la rosacea» — affermazioni terapeutiche, vietate per i cosmetici;
  • «clinicamente testato» senza studi accessibili (supporto probatorio secondo il 655/2013);
  • raccomandazioni di medici o testimonianze che suggeriscano un effetto curativo;
  • recensioni inventate e «voti medi» senza verifica dell’acquisto;
  • prezzi barrati senza il prezzo più basso dei 30 giorni precedenti.

Come leggere la pubblicità di una crema viso

  1. Cerca la lista INCI completa: senza quella non c’è nulla da confrontare.
  2. Controlla se le affermazioni restano sulla superficie della pelle — tutto quello che suona come malattia non è cosmetico.
  3. Guarda la persona responsabile e il periodo dopo l’apertura sulla confezione.
  4. Diffida di «prima e dopo», testimonianze con il solo nome di battesimo e conti alla rovescia.
  5. Confronta la confezione che ricevi con la pagina — la confezione prevale sempre.

Fonti e bibliografia

  1. Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici (art. 2, 4, 10, 13, 19, 20) — eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R1223
  2. Regolamento (UE) n. 655/2013 — criteri comuni per la giustificazione delle dichiarazioni sui prodotti cosmetici — eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0655
  3. Regolamento (UE) 2026/78 della Commissione, del 12 gennaio 2026 — argento (nano, massivo, micronizzato) nei cosmetici, applicabile dal 1.5.2026 — eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R0078
  4. CosIng — banca dati della Commissione europea sugli ingredienti cosmetici — ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/
  5. Documento tecnico della Commissione sulle dichiarazioni relative ai prodotti cosmetici (2017) — single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/cosmetics/legislation_en
  6. D.lgs. 4 dicembre 2015, n. 204 — disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 — www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-12-04;204
  7. Ministero della Salute — Cosmetici — www.salute.gov.it/new/it/tema/cosmetici/
  8. Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) — artt. 17-bis, 20–27, 49–59, 128–135, 141 ss. — www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206
  9. D.lgs. 7 marzo 2023, n. 26 — recepimento della direttiva (UE) 2019/2161 (recensioni, riduzioni di prezzo) — www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-07;26
  10. Direttiva (UE) 2019/2161 — modernizzazione delle norme a tutela dei consumatori — eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L2161
  11. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) — pratiche commerciali scorrette — www.agcm.it/
  12. Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) — art. 122 — www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196
  13. Garante per la protezione dei dati personali — www.garanteprivacy.it/
  14. D.lgs. 6 agosto 2015, n. 130 — risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (ADR) — www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-06;130
  15. Ministero delle Imprese e del Made in Italy — organismi ADR — www.mimit.gov.it/it/mercato-e-consumatori/tutela-del-consumatore/risoluzione-alternativa-delle-controversie-adr
  16. Decisione di adeguatezza (UE) 2023/1795 — quadro UE-USA per la protezione dei dati personali — eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023D1795
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